Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada -
Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 (in
Suppl. ord. alla Gazz. Uff., 28 dicembre 1992, n. 303) e successive
modificazioni.
Art. 259. - Modalità di installazione delle targhe
1. Gli alloggiamenti devono essere tali che, a seguito del loro corretto
montaggio, le targhe presentino le seguenti caratteristiche:
e) altezza della targa posteriore rispetto al suolo: l'altezza del bordo
inferiore della targa dal suolo non deve essere inferiore a 0,30 m, e a
0,20 m per i soli motoveicoli; l'altezza del bordo superiore della
targa dal suolo non deve essere superiore a 1,20 m. Tuttavia, qualora
sia praticamente impossibile osservare quest'ultima disposizione,
l'altezza può superare 1,20 m, ma deve essere il più possibile vicino a
questo limite, compatibilmente con le caratteristiche costruttive del
veicolo,
e non può comunque superare i 2 m;
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