giovedì 17 gennaio 2013

AVVISO alle forze dell'ordine che utilizzano AUTOVELOX.



Questo avviso è rivolto alle forze dell'ordine (Polizia, Carabinieri, Polizia Provinciale e Municipale ecc.) , ed a chi ha un parente, o amico ad esse appartenenti, affinché gli rappresenti quanto appresso al fine di potersi cautelare.

Affermare il falso è un reato, e se a commetterlo è un agente di Polizia, la cosa è ben più grave.

Perché diciamo questo?, perché molti senza esserne a conoscenza, per tradizione e consuetudine seguendo le orme di coloro che li hanno preceduti compiono degli atti pubblici che potrebbero avere un risvolto penale, quali ad esempio firmare un verbale di violazione al C.d.S., prestampato da altri ma che penalmente e/o civilmente ne risponde il verbalizzante o accertatore,. In molti casi nei verbali si scrive che l'apparato modello xxxxx é "omologato" e taluni addirittura "debitamente omologato" senza che questi conoscono il significato di tali termini e senza aver mai letto i Decreti Ministeriali a cui fanno riferimento, e ciò è penalmente punibile dall'art 479 C.P. (Falso ideologico in atto pubblico).

A tal fine é’ utile ed opportuno evidenziare che l’atto giudiziario notificato è un documento pubblico, redatto da Pubblico Ufficiale, destinato a provare la verità. Tale fatto dall’apparenza irrilevante assume essere della massima importanza sotto il profilo penale, in quanto, attestare falsamente che l’apparecchiatura è omologata vale ad attribuire allo stesso la podestà di fornire prova fidefacente e l’atto “fa piena prova, fino a querela di falso, della provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha formato, nonché delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti.” (Art. 2700 c.c. Efficacia dell'atto pubblico), ne consegue che gli agenti accertatori, possono attestare fatti avvenuti in loro presenza, ovvero: tempo, luogo e presenza del veicolo nella suddetta località, a seguito della rilevazione dei dati di immatricolazione, fatti di cui non sono oggetto di contestazione; mentre, solo le risultanze di apparecchiature debitamente omologate come richiesto dall’art 142 comma 6 del C.d.S. costituiscono prova, infatti non sarebbe possibile procedere a querela di falso nei confronti di una apparecchiatura approvata, cui la legge non attribuisce la podestà di fornire prova legale.

Detto questo certamente nel caso di una prima volta non si ravvede il "dolo" previsto dall'art 42 del c.p., ma qualora la cosa si reiterasse allora la vicenda diventerebbe veramente grave per il verbalizzante e/o accertatore, la cui differenza è dai più sconosciuta, in quanto il verbalizzante è colui che redige il verbale anche postumo ma che era presente sul posto della violazione, mentre l'accertatore è colui che lo redige d'ufficio ovvero in un secondo tempo, senza esserne mai stato presente sul luogo della violazione.
Qualora gli agenti riportino sul verbale che l'apparato rilevatore di velocità sia "approvato", in questo caso non sussiste la possibilità di redigere il verbale essendo questi appunto a conoscenza della NON OMOLOGAZIONE ma con violazione dell'art 323 c.p. (abuso in atti di ufficio) , e che come da art 345 reg di esec. del C.d.S. questi avrebbero ben dovuto verificare quanto nella loro disponibilità, ed in tal senso si è pronunciata anche la Suprema Corte di Cassazione con la sent 22041 del 16/10/2009 “[……] gli organi di Polizia Stradale, sono deputati alla verifica ed al controllo della sussistenza della omologazione.”

Quali le conseguenze per le forze dell’ordine che subiscono una denuncia in tal senso?, nell’immediatezza qualora ci sia la prospettiva di un passaggio di qualifica questa verrebbe congelata per poi……ulteriori motivi.

sabato 5 gennaio 2013

Tutti i segreti del Tutor ( come non essere rilevati)

Questa pagina  è per gli aggiornamenti e quì da ora  in poi troverete notizie ed in particolare dato che ho fatto una promessa quella di svelare come non essere intercettati dai Tutor entro il 2013, mi riprometto di mantenere questa parola  e avviserò con  30 gg. di anticipo quando svelerò tale segreto  la cui trasmissione (un filmato che avrò registrato) sarà visibile una sola volta, salvo  che la registriate

Invece di vedere tante facce da ca.............. in TV, che vi predono per il cu............,  io almeno, pur dovendomi sopportare per circa 10 minuti vi svelerò come non farvi fregare i soldi con i Tutor ed autovelox

Essendo il 05 gennaio 2013 e tra poche ore passerà la Befana, vista la promessa fatta, i grandi lo considerino come il loro regalo della Befana da parte mia, anche se arriverà oltre ovvero entro il 31 dic. 2013