giovedì 27 gennaio 2011

Autovelox Corte di Cassazione Civile, sezione seconda - Sentenza n. 14514 del 19/06/2009

Autoveloxko, da molti anni va affermando che gli apparati di rilevamento non forniscono la prova della violazione, nè quello dello svoglimento dei fatti, limitandosi, tali apparecchiature alla sola foto che determina l'illecito quando il veicolo è già distante dal luogo della violazione, ed avente il solo scopo di identificarne i dati per risalire al legittimo proprietario a cui intestare il verbale di presunta violazione non provata. Infatti da una attenta lettura dell'art 345 comma 1 del Reg.Esec. del C.d.S. e dalla legge 168/2002 art 4 comma 3, è chiaro che le foto debbono essere quella della violazione ed eseguita perpendicolarmente al senso di marcia del veicolo per essergli conferita piena prova sull'effetività che il veicolo e solo lui abbia interagito con i raggi o magneti di rilevamento, quindi una serie di foto perchè la/e stessa/e riconduca/no sempre ineccepibilmente all'ultimo fotogramma di identificazione dei dati di immatricolazione del veicolo, diversamente non si capisce perchè la legge predetta prevedendo anche un filmato in sostituzione alle foto, ci si debba affidare al solo fotogramma dei dati di identificazione del veicolo, e chi afferma di avere 2 fotogrammi, è niente di più errato perchè 2 fotogrammi sono i cosidetti 2 click, ovvero due negativi e non un click con due foto come avviene attualmente, ossia, una panoramica inquandrante tutto il veicolo , ed altra riproducente la targa quale dettaglio della predetta foto.

Ecco accontentati quanti denigravano le profezie di autoveloxko

Corte Cassazione Civile, sezione seconda - Sentenza n. 14514/2009
Corte di Cassazione Civile, sezione seconda - Sentenza n. 14514 del 19/06/2009
Circolazione stradale - Art. 142 del Codice della Strada - Contestazione differita della violazione - Su alcune strade l'accertamento della velocità può legittimamente avvenire con sistemi elettronici di rilevamento anche in assenza dell'operatore e senza necessità della contestazione immediata, purchè il dispositivo utilizzato consenta la registrazione fotografica completa dell'evento e sia data obbligatoriamente informazione agli automobilisti. Solo l'osservanza di tale obbligo costituisce requisito di legittimità della contestazione differita.
FATTO E DIRITTO
Il Ministero dell'Interno ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del Giudice di Pace di Melfi indicata in epigrafe che aveva accolto l'opposizione proposta da P. N. avverso il verbale di contravvenzione elevato per violazione dell'art. 142 C.d.S., comma 8.
Il Giudice di Pace riteneva violato il disposto della L. n. 168 del 2002, art. 4, comma 1 secondo cui, nelle ipotesi ivi previste, gli utenti della strada devono essere informati in ordine alla installazione dei dispositivi di controllo a distanza della velocità senza obbligo di contestazione immediata.
Non ha svolto attività difensiva l'intimato.
Attivatasi procedura ex art. 375 cod. proc. civ., il Procuratore Generale ha inviato richiesta scritta di accoglimento del ricorso per manifesta fondatezza.
Tale richiesta va disattesa, essendo il ricorso manifestamente infondato.
Al riguardo occorre considerare che in tema di giudizio di cassazione, l'inammissibilità della pronunzia in camera di consiglio è ravvisabile solo ove la Suprema Corte ritenga che non ricorrano le ipotesi di cui all'art. 375 c.p.c., comma 1, ovvero che emergano condizioni incompatibili con una trattazione abbreviata, nel qual caso la causa deve essere rinviata alla pubblica udienza. Ove, per contro, la Corte ritenga che la decisione del ricorso presenti aspetti d'evidenza compatibili con l'immediata decisione, ben può pronunziarsi per la manifesta fondatezza dell'impugnazione, anche nel caso in cui le conclusioni del P.G. siano state all'opposto, per la manifesta infondatezza, e viceversa (Cass. 13748/20007).
Con l'unico motivo il ricorrente, lamentando violazione e falsa applicazione della L. n. 168 del 2002, art. 4, comma 1, deduce che l'obbligo di informazione non è un requisito di legittimità del rilevamento a distanza della velocità e quindi della contestazione differita, ma è prescritto per finalità di sicurezza.
D'altra parte, l'art. 201 C.d.S., comma 1 bis non fa alcun cenno all'obbligo di segnalazione preventiva.
Il motivo va disatteso.
La disposizione di cui alla L. n. 168 del 2002, art. 4, comma 1 va interpretata in relazione alla disciplina della contestazione immediata, tenuto conto del rinvio contenuto nell'art. 201 C.d.S., comma 1 bis, lett. f): in alcune strade l'accertamento della velocità può legittimamente avvenire con sistemi elettronici di rilevamento anche in assenza dell'operatore e senza necessità della contestazione immediata, purchè il dispositivo utilizzato consenta la registrazione fotografica completa dell'evento e sia data informazione agli automobilisti, atteso che la riduzione delle garanzie di verificabilità e di contestazione immediata per gli utenti della strada sanzionati ha reso più urgente l'obbligo di preventiva informativa e di trasparenza dell'operato dell'amministrazione.
Ne consegue che, ai sensi della L. n. 168 del 2002, art. 4, comma 1, l'osservanza dell'obbligo di preventiva informazione costituisce requisito di legittimità della contestazione differita.
In difetto dell'informazione preventiva dell'installazione dei dispositivi di controllo a distanza della velocità, la sentenza impugnata ha correttamente annullato il verbale di contravvenzione.
Il ricorso va rigettato.
Non va adottata alcuna statuizione in ordine alla regolamentazione delle spese relative alla presente fase, non avendo l'intimato svolto attività difensiva.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.


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domenica 23 gennaio 2011

Autovelox e Bambino Gesù


L'Ospedale Pediatrico Bambino Gesù anche nel 2011 ringrazia Carlo Spaziani ed il sito www.autoveloxko.it per essersi messi al loro fianco nel sostenere le necessità economiche di tale isituto