giovedì 10 ottobre 2013

Ecco parte di una delibera Comunale del 11/01/2012 nella quale viene espressamente richiesta la "debita omologazione" dell'autovelox, e questo dopo alcuni ricorsi con invito alla Procura competente di adoperarsi per i possibili reati di falso attestati nel verbale in merito alla omologazione inesistente dell'apparato rilevatore di velocità

venerdì 23 agosto 2013

A Roma lo sconto del 30% sulle multe è riservato a pochi

Pagamento delle cosidette multe con lo sconto del 30 % a Roma? praticamente la maggioranza dei romani non ne potrà utilizzare,. ecco il perchè:
I verbali a Roma viene in primis tentata una notifica dagli agenti della Polizia locale, poi, (in breve), per non far scadere la notifica dei 90 gg lo depositano alla casa comunale ai sensi art 140 c.p.c. ( pertanto, il deposito è una vera e propria notifica), contemporaneamente, in pari data viene presentata all'uff. postale la raccomandata da inviare al cittadino quale avviso del PLICO (Atto Giudiziario, ovvero la cosidetta muulta) in giacenza presso la casa comunale, però di norma tra la spedizione dell'avviso e la sua consegna, passano per la maggior parte dei casi oltre 15 gg. così divisi:10 gg perchè l'avviso lasciato nella cassetta delle poste (in assenza del destinatario) per indicare la data di inzio giacenza all'uff postale diventi esecutivo alla quale vanno aggiunti 5 gg per pagare con lo sconto. Pertanto l'avviso in cassetta della posta da parte del postino da questo giorno in poi vanificano per i cittadini la possibilità di pagare con lo sconto, questo sempre secondo i responsabili o irresponsabili di Roma Capitale.
Ad esempio se siete stati multati il 01/05/2013, dopo il tentativo di notifica dell'atto giudiziario (plico) fatto dagli agenti presso l'abitazione, quqalora assenti, depositando alla casa Comunale l'atto giudiziario prima della scadenza dei 90 gg., quindi, sempre ad esempio il 20/07/2013, e sempre in pari data 20/07/2013 viene consegnata all'uff postale la raccomandata da far recapitare al cittadino per avvisarlo dell'Atto Giudiziario depositato presso la casa comunale, pertanto se il postino si reca presso l'abitazione del destinatario dell'avviso già oltre il termine di 15 gg (10 gg perchè l'avviso all'uff postale diventi esecutivo ai fini del pagamento, termini di ricorso e per l'inizio del conteggio dei 5 gg per pagare con lo sconto) ovvero dal 05/08/2013 ecco che allo stesso per colpa disfunsionale delle poste il cittadino dovrebbe pagare per intero la multa senza fruire del 30 % di sconto.
Ma così NON è perchè chi attentamente legge le due sent della Corte Costituzionale la 477/2002 e la 3/2010 capirebbe dell'erriore interpretativo dell'Amministrazione di Roma Capitale, in quanto i soggetti pagati (! sic) per fare il giusto lavoro non hanno recepito la differenza lessicale tra PLICO ed AVVISO, ne sanno o hanno mai letto tali sentenze allorquando queste recitano recitano:

477/2002 " In ossequio ai richiamati principi costituzionali, gli effetti della notificazione a mezzo posta devono, dunque, essere ricollegati - per quanto riguarda il notificante - al solo compimento delle formalità a lui direttamente imposte dalla legge, ossia alla consegna dell’atto da notificare all’ufficiale giudiziario, essendo la successiva attività di quest’ultimo e dei suoi ausiliari (quale appunto l’agente postale) sottratta in toto al controllo ed alla sfera di disponibilità del notificante medesimo. Resta naturalmente fermo, per il destinatario, il principio del perfezionamento della notificazione solo alla data di ricezione dell’atto, attestata dall’avviso di ricevimento, con la conseguente decorrenza da quella stessa data di qualsiasi termine imposto al destinatario medesimo. "

3/2010 "dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 140 cod. proc. civ., nella parte in cui prevede che la notifica si perfeziona, per il destinatario, con la spedizione della raccomandata informativa, anziché con il ricevimento della stessa o, comunque, decorsi dieci giorni dalla relativa spedizione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 gennaio 2010."

DOMANDA: sapete perchè gli agenti di Polizia godono di fede privilegiata nei confronti del cittadino così come indicato nall'art 12 del C.d.S.?
RISPOSTA: perchè mentre il cittadino ha un'interesse quello di non pagare la multa, l'agente non ha alcun tornaconto nel farla
Certamente il fatto che ci siano persone Amministrative quindi che non hanno fede privilegiata come gli agenti di Polizia,  la quale non sanno leggere le sentenze della Corte Costituzionale non distinguendo la differenza appunto tra PLICO ed AVVISO, difendono l'indifendibile mi fa molto pensare, e come disse un vecchio saggio della Politica "a pensar male si fa peccato ma spesso ci si indovina"

giovedì 17 gennaio 2013

AVVISO alle forze dell'ordine che utilizzano AUTOVELOX.



Questo avviso è rivolto alle forze dell'ordine (Polizia, Carabinieri, Polizia Provinciale e Municipale ecc.) , ed a chi ha un parente, o amico ad esse appartenenti, affinché gli rappresenti quanto appresso al fine di potersi cautelare.

Affermare il falso è un reato, e se a commetterlo è un agente di Polizia, la cosa è ben più grave.

Perché diciamo questo?, perché molti senza esserne a conoscenza, per tradizione e consuetudine seguendo le orme di coloro che li hanno preceduti compiono degli atti pubblici che potrebbero avere un risvolto penale, quali ad esempio firmare un verbale di violazione al C.d.S., prestampato da altri ma che penalmente e/o civilmente ne risponde il verbalizzante o accertatore,. In molti casi nei verbali si scrive che l'apparato modello xxxxx é "omologato" e taluni addirittura "debitamente omologato" senza che questi conoscono il significato di tali termini e senza aver mai letto i Decreti Ministeriali a cui fanno riferimento, e ciò è penalmente punibile dall'art 479 C.P. (Falso ideologico in atto pubblico).

A tal fine é’ utile ed opportuno evidenziare che l’atto giudiziario notificato è un documento pubblico, redatto da Pubblico Ufficiale, destinato a provare la verità. Tale fatto dall’apparenza irrilevante assume essere della massima importanza sotto il profilo penale, in quanto, attestare falsamente che l’apparecchiatura è omologata vale ad attribuire allo stesso la podestà di fornire prova fidefacente e l’atto “fa piena prova, fino a querela di falso, della provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha formato, nonché delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti.” (Art. 2700 c.c. Efficacia dell'atto pubblico), ne consegue che gli agenti accertatori, possono attestare fatti avvenuti in loro presenza, ovvero: tempo, luogo e presenza del veicolo nella suddetta località, a seguito della rilevazione dei dati di immatricolazione, fatti di cui non sono oggetto di contestazione; mentre, solo le risultanze di apparecchiature debitamente omologate come richiesto dall’art 142 comma 6 del C.d.S. costituiscono prova, infatti non sarebbe possibile procedere a querela di falso nei confronti di una apparecchiatura approvata, cui la legge non attribuisce la podestà di fornire prova legale.

Detto questo certamente nel caso di una prima volta non si ravvede il "dolo" previsto dall'art 42 del c.p., ma qualora la cosa si reiterasse allora la vicenda diventerebbe veramente grave per il verbalizzante e/o accertatore, la cui differenza è dai più sconosciuta, in quanto il verbalizzante è colui che redige il verbale anche postumo ma che era presente sul posto della violazione, mentre l'accertatore è colui che lo redige d'ufficio ovvero in un secondo tempo, senza esserne mai stato presente sul luogo della violazione.
Qualora gli agenti riportino sul verbale che l'apparato rilevatore di velocità sia "approvato", in questo caso non sussiste la possibilità di redigere il verbale essendo questi appunto a conoscenza della NON OMOLOGAZIONE ma con violazione dell'art 323 c.p. (abuso in atti di ufficio) , e che come da art 345 reg di esec. del C.d.S. questi avrebbero ben dovuto verificare quanto nella loro disponibilità, ed in tal senso si è pronunciata anche la Suprema Corte di Cassazione con la sent 22041 del 16/10/2009 “[……] gli organi di Polizia Stradale, sono deputati alla verifica ed al controllo della sussistenza della omologazione.”

Quali le conseguenze per le forze dell’ordine che subiscono una denuncia in tal senso?, nell’immediatezza qualora ci sia la prospettiva di un passaggio di qualifica questa verrebbe congelata per poi……ulteriori motivi.

sabato 5 gennaio 2013

Tutti i segreti del Tutor ( come non essere rilevati)

Questa pagina  è per gli aggiornamenti e quì da ora  in poi troverete notizie ed in particolare dato che ho fatto una promessa quella di svelare come non essere intercettati dai Tutor entro il 2013, mi riprometto di mantenere questa parola  e avviserò con  30 gg. di anticipo quando svelerò tale segreto  la cui trasmissione (un filmato che avrò registrato) sarà visibile una sola volta, salvo  che la registriate

Invece di vedere tante facce da ca.............. in TV, che vi predono per il cu............,  io almeno, pur dovendomi sopportare per circa 10 minuti vi svelerò come non farvi fregare i soldi con i Tutor ed autovelox

Essendo il 05 gennaio 2013 e tra poche ore passerà la Befana, vista la promessa fatta, i grandi lo considerino come il loro regalo della Befana da parte mia, anche se arriverà oltre ovvero entro il 31 dic. 2013